1. La salvaguardia e la valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali e ambientali delle zone montane rivestono carattere di preminente interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione. Ad esse concorrono, per quanto di rispettiva competenza, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali.
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
3. Gli interventi previsti e le risorse individuate dalla presente legge sono aggiuntivi e sostitutivi rispetto alle disposizioni sulle aree montane già vigenti e sono volti a limitare gli squilibri economici e sociali esistenti rispetto ai territori non montani, nonché a garantire l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali di coloro che risiedono in montagna.
4. Gli aiuti concessi ai sensi della presente legge rientrano tra le attività di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a), c) e d), del Trattato che istituisce la Comunità europea. Nelle diverse sedi comunitarie l'Italia si fa promotrice di azioni volte al riconoscimento della specificità dei territori montani, anche in deroga ai princìpi generali della concorrenza, nonché al raggiungimento di una definizione comunitaria che tenga conto delle diverse realtà dell'Unione europea.
1. Il Ministro delle comunicazioni, quale autorità di regolamentazione del settore postale, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è autorizzato a stipulare, previo conforme avviso del Ministro dell'economia e delle finanze e del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), un apposito atto aggiuntivo al contratto di programma per il triennio 2006-2008, con Poste italiane Spa, al fine di assicurare, quale livello essenziale minimo delle prestazioni che devono essere erogate su tutto il territorio nazionale, che nelle zone montane gli uffici postali periferici e le strutture di recapito siano accessibili a prescindere dalle condizioni di equilibrio economico, anche con apertura degli uffici part-time o con operatori polivalenti ovvero mediante uffici mobili. Per la realizzazione degli interventi a tali fini occorrenti è autorizzato un contributo di 1.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, a favore del concessionario.
1. L'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - (Fondo nazionale per la montagna). - 1. È istituito presso il Ministero
a) quote dei canoni e delle tariffe derivanti da risorse idriche e da fonti energetiche provenienti dalle zone montane;
b) quote degli stanziamenti finalizzati alla realizzazione di nuove grandi opere pubbliche e di infrastrutture, a compensazione degli oneri per i territori montani derivanti dalle opere stesse;
c) nei limiti delle risorse stanziate dalla legge finanziaria ai sensi del comma 5, finanziamenti, qualificati secondo un rapporto proporzionale tra distanze in linea d'aria, percorrenze chilometriche, tempi di percorrenza, costi di trasferimenti di persone e di merci, a compensazione degli oneri per i territori montani derivanti dal sistema viario e dei trasporti.
4. Le quote di cui alle lettere a) e b) e i finanziamenti di cui alla lettera c) del comma 3 sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, per gli affari regionali e le autonomie locali e dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle competenti Commissioni parlamentari.
5. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono indicate le risorse
1. Nell'ambito dei criteri di finanziamento delle aziende sanitarie locali, con
1. L'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 17. - (Incentivi alle pluriattività). - 1. I coltivatori diretti, singoli o associati, anche se non iscritti ai fini previdenziali all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), gestione agricola, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, possono assumere in appalto da enti pubblici e privati, nonché da altri soggetti, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando prevalentemente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, lavori agricoli e forestali, tra i quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco, i lavori di manutenzione e sistemazione
1. All'articolo 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, dopo le parole: «operanti nei comuni montani» sono inserite le seguenti: «nonché, nelle regioni a statuto speciale, gli enti territorialmente competenti,».
1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«i-bis) i fabbricati posseduti dalle società cooperative agricole utilizzati per le attività di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni».
1. All'articolo 41 della legge 27 agosto 1978, n. 392, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano alle aree site nei territori montani adibite all'esercizio delle piste da sci, di campi da golf e di altre attività di pratica sportiva, di divertimento e turistiche».
1. All'articolo 10, comma 1, della tabella «Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione» allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; rapporti di affitto di fondi rustici sui territori montani con canone annuo inferiore a euro 1.000».
1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
«127-duodevicies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di fabbricati per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata a costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) della parte II della presente tabella, ovvero ad unità immobiliari non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e classificati o classificabili tra le categorie da A/2 ad A/7».
1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 98) sono inseriti i seguenti:
«98-bis) legno rozzo anche scortecciato o semplicemente sgrossato (v. d. 44.03);
98-ter) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v. d. 44.04)».
2. Le lettere f) e g) del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, sono abrogate.
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Sulle somme percepite dai coltivatori diretti o dai coadiuvanti agricoli iscritti all'INPS, gestione agricola, come lavoratori dipendenti o come collaboratori
1. Per addetti alle coltivazioni del terreno o all'allevamento del bestiame e delle attività connesse, di cui al numero 21-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono le persone indicate nelle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
1. All'articolo 4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. L'obbligo di comunicazione e il diritto di prelazione di cui al presente articolo non si applicano ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 45».
1. In deroga al decreto del Ministro delle attività produttive 28 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2006, è data facoltà alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di deliberare riduzioni o esenzioni relative al diritto annuale, distinguendo anche per classi di fatturato, per gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti e per le società semplici agricole iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese, a condizione che nell'anno precedente abbiano realizzato un volume d'affari non superiore a 30.000 euro.
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. La vendita di prodotti non provenienti dalle rispettive aziende effettuata dagli imprenditori agricoli per un importo non superiore a 5.000 euro nell'anno solare costituisce attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile ed è considerata produttiva di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».
1. Agli oneri, ivi comprese le minori entrate, derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.